Ufficio VII – Ambito Territoriale Provincia di Frosinone

Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di II grado – precisazioni

Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all'anno scolastico 2011/2012 - Precisazioni.

Data:
5 Febbraio 2011

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

MIURAOODGOS prot. n. 781/R.U.U                                                           Roma, 4 febbraio 2011

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Regioni
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Province
LORO SEDI
Ai Sindaci dei Comuni
LORO SEDI
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di
T R E N T O
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana
B O L Z A N O
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
B O L Z A N O
All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine
B O L Z A N O
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta
A O S T A
Agli Uffici Scolastici territoriali
LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I e di II grado statali e paritarie
LORO SEDI
e, p.c. Al Gabinetto del Ministro
SEDE
All’Ufficio Legislativo
SEDE

Oggetto: Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all’anno

scolastico 2011/2012 – Precisazioni.

Ad integrazione della C.M. n.101 del 30 dicembre 2010, relativa alle iscrizioni per l’anno scolastico 2011/2012, si forniscono le seguenti precisazioni.
Educazione parentale e obbligo d’istruzione In relazione ad alcuni quesiti riguardanti la possibilità per gli studenti di assolvere all’obbligo d’istruzione mediante l’educazione parentale si rappresenta quanto segue.
La C.M. n. 101/2010 riferisce l’istituto dell’istruzione familiare al segmento formativo del primo ciclo, senza precisare se l’istruzione parentale possa valere per l’intera fascia dell’obbligo.
Al riguardo, la lettura coordinata della normativa, nonché un recente parere espresso dal Consiglio di Stato in data 19-1-2011, n.579 su un ricorso straordinario al Capo dello Stato, portano a ritenere che l’istruzione parentale costituisca modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione alternativa alla frequenza dei primi due anni degli
istituti d’istruzione secondaria di secondo grado o alla frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di una qualifica.
Infatti, se l’art.111 del decreto legislativo n.297/1994 riferiva letteralmente la possibilità di tale tipologia educativa alla scuola elementare e media, il successivo art.112 considerava assolto l’obbligo scolastico con il conseguimento del diploma di licenza media ovvero, nel caso di mancato conseguimento, con il compimento del quindicesimo anno di
età, a condizione che lo studente dimostrasse di avere osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo,
Tali disposizioni devono essere interpretate anche alla luce della successiva legislazione che ha elevato l’obbligo da otto a dieci anni.
In particolare, l’articolo 1, comma 622, della legge 27-12-2006, n.296 prevede che << L’istruzione impartita per meno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata ameno triennale entro il diciottesimo anno di età>>.
Il medesimo comma 622 della legge n.296/2006 prevede inoltre che <<L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai
curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore>>.
Infine l’art. 3, secondo e terzo comma, del D.M. 139/2007, recante il regolamento in
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, prevede che gli studenti che non hanno
conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di
età possano conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti
ovvero, dove ancora non istituiti, presso i centri territoriali permanenti.
Pertanto, da una interpretazione logico sistematica della normativa deriva che
l’educazione parentale si riferisce a tutta la fascia dell’obbligo di istruzione e deve
tendere, come le altre modalità di adempimento dell’obbligo, al conseguimento del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo e all’acquisizione dei saperi e delle competenze relativi ai
primi due anni di istruzione secondaria superiore.
Iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione professionale
Com’è noto, l’Intesa Stato Regioni raggiunta il 16 dicembre 2010, in sede di
Conferenza Unificata, ha previsto nelle allegate Linee Guida che gli istituti professionali
possano realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale in via sussidiaria,
secondo due differenti tipologie di sussidiarietà, integrativa o complementare.
La definizione della tipologia di offerta formativa sussidiaria è rimessa agli accordi
territoriali tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali.
Pertanto, laddove tali accordi non venissero adottati entro il 12 febbraio 2011,
termine di scadenza per le iscrizioni, gli istituti professionali interessati potranno accogliere
le iscrizioni ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale con riserva, in
attesa di conoscere le determinazioni assunte dall’Ente Regionale.
Ad ogni buon conto, per ragioni legate alla gestione degli organici della scuola
secondaria di secondo grado, le riserve dovranno essere sciolte entro il 15 marzo 2011.
Quindi gli Uffici Scolastici Regionali si faranno parte attiva presso i competenti
Assessorati delle Regioni, al fine di pervenire in tempi rapidi alle intese territoriali.
Iscrizione ai licei musicali e coreutici
Per quanto attiene alle iscrizioni ai percorsi del liceo musicale e coreutico si
rappresenta che le richieste delle famiglie possono trovare senz’altro accoglimento presso
le sezioni già istituite e funzionanti nell’anno scolastico 2010/11, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 7, secondo comma, del DPR n. 89/2010 (regolamento dei licei) che
subordina l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di
specifiche competenze musicali e coreutiche.
Si fa, invece, riserva di fornire ulteriori istruzioni circa l’accoglimento delle iscrizioni
presso le nuove sezioni di liceo musicale e coreutico previste dai piani regionali di
programmazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2011/12. Infatti sono in corso le
necessarie verifiche di compatibilità delle nuove istituzioni con le risorse di organico.
Corsi per adulti
Il paragrafo della CM n.101/2010, relativo alle iscrizioni ai corsi per adulti, deve
essere integrato nel senso che le iscrizioni sono finalizzate, oltre che alle tipologie di
attività e corsi ivi previste, anche al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.
Il Direttore Generale
F.to Carmela Palumbo

Ultimo aggiornamento

14 Febbraio 2011, 12:18