Ufficio VII – Ambito Territoriale Provincia di Frosinone

Istruzioni operative in materia di cessazioni dal servizio dall’1/09/2011 Personale docente, A.T.A. ed educativo.

Istruzioni operative in materia di cessazioni dal servizio dall’1/09/2011 Personale docente, A.T.A. ed educativo

Data:
19 Gennaio 2011

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone
VII U.O. – Ufficio 1

Prot. AOOUSPFRVII 361-USCITA                                                 Frosinone, 14 gennaio 2011

                                                                 Ai Dirigenti Scolastici

                                                                Istituzioni Scolastiche di Frosinone e Provincia

                                                                                                                        LORO SEDI

 OGGETTO: Istruzioni operative in materia di cessazioni dal servizio dall’1/09/2011 Personale docente, A.T.A. ed educativo.

Come sicuramente è già noto alle SS.LL., nel sito INTRANET e nel sito INTERNET <www.istruzione.it> del MIUR, sono disponibili il D.M. n. 99 del 28/12/2010 e la relativa Circolare Ministeriale n. 100 del 29/12/2010 che disciplinano le cessazioni dal servizio del personale della scuola aventi effetto dall’1/09/2011.

Nel rimandare alla suddetta circolare per gli aspetti di carattere generale, si ritiene utile,  al fine di uniformare l’operato delle istituzioni scolastiche della provincia, fornire alcune indicazioni prettamente operative ed organizzative.

Il D.M. n. 99 del 28/12/2010 stabilisce che le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate, con la procedura web POLIS “istanze on line”, dal 12/01/2011 all’11/02/2011 mentre  dovranno essere presentate in forma cartacea, sempre entro tali termini, le richieste di trattenimento in servizio nonché eventuali domande del personale non di ruolo, compresi gli  incaricati di religione.

Per tale diversa modalità di presentazione delle istanze, le indicazioni sono state divise in “cessazioni dal servizio” e “trattenimento in servizio” rinviando ad un momento successivo  indicazioni per la liquidazione della pensione.

Si precisa che la funzione istanze on-line deve essere utilizzata da tutto il personale che chiede di cessare dal servizio dall’1/09/2011, nonché da tutto il personale che verrà collocato a riposo d’ufficio. In quest’ultimo caso l’istanza serve per comunicare all’Amministrazione i dati utili per l’istruttoria della pratica di pensione.

 Pertanto, il  personale interessato utilizzerà, della funzione on-line, il modello domanda “dimissioni e/o collocamento a riposo” per le cessazioni a istanza di parte, mentre utilizzerà il modello domanda “accesso al trattamento pensionistico a seguito di cessazione d’ufficio” per le cessazioni d’ufficio.

Eventuali domande di collocamento a riposo a qualsiasi titolo già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità.

CESSAZIONI DAL SERVIZIO

1 – cessazione dal servizio a domanda del personale docente, A.T.A, ed educativo.

 Rientrano in tale tipologia di cessazione:

a) -collocamento a riposo per compimento del 65° anno di età tra il 1/09/2011 ed il 31/12/2011.  ( personale che, nato tra il 1/9/1946 ed il 31/12/1946, intende essere collocato a riposo  dall’1/9/2011 a domanda  per limiti di età).

b) – collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per rinuncia alla proroga della permanenza in servizio già concessa ai sensi dell’art. 509 del D. L.vo 297/94        ( personale che già beneficiario di proroga con scadenza dall’1/09/2012 o anni successivi, intende cessare dal servizio dall’1/09/2011 rinunciando all’ulteriore         periodo di proroga);

c) – collocamento a riposo per compimento del 61° anno di età ( solo donne beneficiarie  art. 22 – ter ex lege 102/2009 );

d) – collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile a pensione ( personale che matura il 40° anno di servizio entro il 31/12/2011 );

e) – dimissioni volontarie dall’impiego; ( personale che, avendo maturato i requisiti per accedere alla pensione di anzianità,  cioè 60 anni di età e 36 di contribuzione oppure 61 anni di età e 35 di contribuzione –  quota 96 –  intende cessare dal servizio dall’1/09/2011. Tale tipologia di cessazione riguarda anche il personale che, pur non avendo maturati i requisiti necessari per il diritto a  pensione, intende comunque essere collocato a riposo dall’1/09/2011. In tal caso deve dichiarare che intende  interrompere il rapporto d’impiego indipendentemente dall’aver maturato o meno il diritto al trattamento di pensione);     

f) – cessazione dal servizio con contestuale trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del D.M. 331/97 del Ministro della Funzione Pubblica.       (  personale che, avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità, intende  essere collocata a riposo dall’1/09/2011 con mantenimento in servizio a tempo  parziale. Il richiedente deve dichiarare se, in caso di mancato accoglimento dell’istanza per il part-time, intende optare per il collocamento a riposo oppure per la permanenza in servizio a tempo pieno). 

Immediatamente dopo l’11/02/2011, e comunque non oltre il 18/02/2011, le SS.LL. invieranno a questo Ufficio (all’indirizzo di posta elettronica antonio.monteforte.fr@istruzione.it oppure al fax nr. 0775/296238), la scheda allegato A ( personale a riposo dall’1/09/2011) con l’indicazione di tutto il personale che ha prodotto istanza on-line. Per il personale con richiesta di cessazione di cui ai punti c), d), e), f), dovrà essere allegata la dichiarazione dei servizi resi dagli interessati ai sensi dell’art 2 del D.P.R. 351/98, necessaria per consentire a questo Ufficio di verificare, entro i termini stabiliti, i requisiti previsti per la maturazione del diritto a pensione.

 1 – cessazioni d’ufficio del personale docente, A.T.A, ed educativo.

 Rientrano in tale tipologia di cessazione:

a) – collocamento a riposo per compimento del 65° anno di età entro il 31/08/2011  ( personale che, nato tra il 1/9/1945 ed il 31/08/1946, non ha chiesto la proroga del   collocamento a riposo o, pur avendola chiesta, non è stata concessa).

b) – collocamento a riposo per fine proroga; ( personale il cui trattenimento in servizio scade il 31/08/2011).

c) – risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per il raggiungimento di 40 anni di anzianità  contributiva ai sensi dell’art. 72 – comma 11 – del D.L. 112/2008.      ( personale a cui è stato notificato il preavviso di risoluzione del rapporto entro il 28/02/2010  e trattenuto in servizio fino al 31/8/2011 perché avente titolo al        raggiungimento di ulteriore posizione stipendiale entro tale data nonché il personale a cui sarà notificato il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro  entro il 28/02/2011).

 Considerata la particolarità del suddetto art. 72 – comma 11 – del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 6/8/2008 n. 133, si ribadiscono alcuni chiarimenti già forniti con precedenti circolari.

Tale norma attribuisce all’Amministrazione la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro del dipendente personale dal 1° settembre successivo al compimento dell’anzianità massima contributiva di anni quaranta purché venga notificato il relativo preavviso entro il 28 febbraio.

Si rammenta che concorrono alla determinazione dell’anzianità contributiva tutti i servizi di ruolo e non di ruolo utili ex-se ed eventuali supervalutazioni, il servizio militare nonché tutti i periodi contributivi e di servizio (  studi universitari, servizi non di ruolo computabili e/o riscattabili, periodi ricongiungibili ai sensi delle leggi 29/79 e 45/90 ),  con provvedimento accettato dall’interessato.

Pertanto, al fine di poter predisporre tempestivamente il provvedimento in questione e consentire la notifica del preavviso entro i termini, le SS.LL. comunicheranno entro il 28/01/2011, il nominativo di tutto il personale che, presumibilmente, maturerà alla data del 31/08/2011 quaranta anni di contribuzione.

Si ricorda  che, qualora nel periodo di vigenza della legge l’interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore posizione stipendiale, fermo restando l’obbligo del preavviso entro il 28 febbraio,  la decorrenza della cessazione potrà essere differita fino al conseguimento del miglioramento economico.

 Il personale interessato alla cessazione a riposo d’ufficio sarà comunicato  immediatamente dopo l’11/02/2011 con la stessa scheda allegato A ( personale a riposo dall’1/09/2011).


TRATTENIMENTI IN SERVIZIO

  Tale istituto riguarda il personale nato tra il 1/9/1945 ed il 31/8/1946 che intende proseguire il rapporto di lavoro oltre il 65° anno di età .

La materia è disciplinata dal D. L.vo 16/04/1994 n. 297 e precisamente dall’art. 509  – commi 2, 3 e 5.

Per quanto concerne il comma 2 (Il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età.) ed il comma 3 (Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.) nulla è innovato e pertanto si rimanda alle precedenti disposizioni.

Il comma 5 (al personale della scuola è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposto per essi previsti), invece, è stato profondamente modificato dall’art. 72 – comma 7 – della legge 6/8/2008 n. 133, introducendo la possibilità, quindi non più un obbligo,  per l’Amministrazione di accogliere o meno le istanze di trattenimento in servizio per un biennio, oltre il limite del 65° anno di età, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali.

 L’art. 9 – comma 31 – del D.L. 78/2010, convertito con legge 122/2010, ha equiparato i trattenimenti in servizio previsti dalla predetta norma, a nuove assunzioni che, quindi, dovranno essere ridotte in “misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti”. Per tale motivo, i criteri di valutazione delle istanze di trattenimento in servizio dettati con la Direttiva ministeriale n. 94 del 4/12/2009, devono essere applicati dalle SS.LL.  in maniera puntuale e motivata per tutto il personale.

Per il successivo inoltro alla Direzione Generale, tutte le istanze di trattenimento accolte, devono essere comunicate, con provvedimento motivato, a questo Ufficio entro e non oltre il 15/02/2011

 Si ribadisce che non possono essere accolte, in ogni caso,  richieste di trattenimento di servizio presentate da personale appartenente a classi di concorso, posti o profili in esubero.

   A tal proposito, si riportano, di seguito, le classi di concorso e posti che presentano situazioni di esubero a livello provinciale:

 Posti in esubero

Insegnanti di scuola primaria

 Classi di concorso in esubero

A032 Educazione musicale nella scuola media A033 Educazione tecnica
A030 Educazione fisica nella scuola media A007 Arte della fotografia e graf. Pubbl.
A010 Arte dei metalli e dell’oreficeria A013 Chimica  e tecnologie chimiche
A016 Costr. Tecn. Delle costr. e dis. Tecn. A017 Disc. Economico-aziendale
A018 Disc. Geom. Arch. Arr.  e scen. A019 Disc. Giuridiche ed economiche
A020 Disc. Mecc. e tecnologia A021 Disc. Pittoriche
A022 Disc. Plastiche A024 Disegno e storia del costume
A025 Disegno e storia dell’arte A031 Educazione musicale II grado
A034 Elettronica A035 Elettrotecnica ed applicazioni
A040 Igiene, anat. fis. pat. A042 Informatica
A048 Matematica applicata A050 Lettere ist. Istr. II grado
A051 Lettere e latino licei e ist. Mag. A060 Scienze naturali, chimica e geografia
A061 Storia dell’arte A071 Tecnologie e disegno tecnico
A072 Topografia gen. Costr. rurali e disegno A075 Dattilografia e stenografia
A076 Trattamento testi, calc. Cont. Elettr. A246 Lingua francese II grado
C050 Eserc. Agrarie C070 Es. abb. E moda
C240 Lab. Chimica e chimica ind. C260 Lab. Elettronica
C270 Lab. Elettrotecnica C290 Lab. Fisica e fisica applicata
C300 Lab. Informatica gestionale C350 Lab. Tecnica microbiologica
C450 Metodologie operative nei serv. Sociali C520 Tecnica serv. e pratica operativa
D602 Arte oreficeria D618 Arte ebanisteria intaglio intarsio

 Atteso che i dati relativi alle cessazioni dal servizio e di trattenimento in servizio saranno utilizzati per altri adempimenti di questo Ufficio, si richiama la responsabilità diretta delle SS.LL. in merito al puntuale e preciso rispetto delle indicazioni sopraindicate.

IL DIRIGENTE
(Dr. Mario MANDARELLI)

Allegati:
circolare versione pdf
Scheda cessazioni

Allegati

Ultimo aggiornamento

19 Gennaio 2011, 15:47